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disclosura Verifica

La legge spiegata

L'articolo 50 dell'AI Act UE, spiegato in parole semplici (2026)

L’articolo 50 dell’AI Act è l’articolo della «trasparenza»: l’insieme di regole che dice che le persone non devono essere ingannate su quando hanno a che fare con un’AI o con contenuti fatti dall’AI. Si applica dal 2 agosto 2026. Ecco l’intero articolo, obbligo per obbligo, in parole semplici.

50(1) — Dì alle persone che stanno parlando con un’AI

Se gestisci un sistema AI che interagisce direttamente con le persone — un chatbot, un assistente vocale — deve essere progettato in modo che le persone siano informate di avere a che fare con un’AI, salvo che ciò sia già ovvio per «una persona fisica ragionevolmente informata, attenta e avveduta». In pratica: un avviso chiaro all’inizio della conversazione. Chi ne risponde: il fornitore lo progetta; se il chatbot lo metti tu sul tuo sito, l’avviso conviene comunque che sia visibile — sei tu la faccia che il cliente vede. Guida completa →

50(2) — Marca i contenuti sintetici in formato leggibile dalle macchine

I fornitori di AI che genera audio, immagini, video o testo sintetici devono garantire che gli output siano marcati in modo leggibile dalle macchine come generati artificialmente. La marcatura deve essere efficace, interoperabile e robusta «per quanto tecnicamente fattibile». La marcatura leggibile dalle macchine si applica dal 2 agosto 2026; gli strumenti già sul mercato prima di quella data hanno un periodo transitorio fino al 2 dicembre 2026 (Omnibus AI 2026). Se sei una piccola impresa che usa strumenti AI di terzi, l’obbligo è soprattutto del produttore dello strumento — ma dovresti scegliere strumenti che marcano ed evitare di rimuovere le marcature quando modifichi. Guida completa →

50(3) — Riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica

Se li utilizzi, devi informare le persone esposte. Quadro più ampio: diverse pratiche del genere sono vietate del tutto (art. 5) o ad alto rischio (allegato III). Se questo sei tu, ti serve un avvocato, non un widget — lo diciamo chiaramente.

50(4) — Etichetta i deepfake e i testi AI di interesse pubblico

Gli utilizzatori devono dichiarare visibilmente (a) i contenuti AI che somigliano a persone, luoghi o eventi reali e potrebbero apparire falsamente autentici («deepfake» — anche quelli innocui), e (b) i testi generati dall’AI pubblicati per informare il pubblico su temi di interesse pubblico, salvo che dietro ci sia un processo editoriale umano con responsabilità.

50(5) — Tempi e chiarezza

Le informazioni di cui sopra vanno fornite in modo chiaro e distinguibile, al più tardi alla prima interazione o esposizione, rispettando i requisiti di accessibilità.

Cosa l’articolo 50 non è

Non è il regime dell’«alto rischio» (quello è il capo III, in arrivo fino ad agosto 2028) e non sono le regole sui modelli GPAI per le aziende di AI. Per una tipica piccola impresa, l’articolo 50 è la parte dell’AI Act che tocchi davvero.

Le sanzioni per le violazioni: fino a 15.000.000 € o al 3% del fatturato mondiale, se superiore — con proporzionalità esplicita per le PMI (art. 99).

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Le fonti sono citate punto per punto; testo ufficiale: Regulation (EU) 2024/1689. Questa guida è una spiegazione tecnica, non consulenza legale.